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Per il TAR il coniuge che ha in corso un giudizio di separazione ha diritto ad accedere ai documenti dell'altro coniuge detenuti dall'Agenzia delle entrate
di Lucia Izzo - Il coniuge che ha in corso un giudizio di separazione, ha diritto ad accedere ai documenti relativi all'altro coniuge detenuti dall'Agenzia delle entrate e ricavabili dall'Archivio dei rapporti finanziari. Sarà l'Agenzia a oscurare i dati personali di altri soggetti che dovessero comparire nella documentazione richiesta.
Ciò in quanto il coniuge ha un interesse diretto, concreto e attuale, avendolo perimetrato in relazione all'esigenza di conoscere la situazione reddituale e patrimoniale della moglie e non di avere informazioni di altro genere).
Lo ha deciso il TAR Campania, sesta sezione, nella sentenza5763/2018 (qui sotto allegata) accogliendo in parte il ricorso avverso il silenzio che l'Agenzia delle Entrate aveva serbato alla richiesta di accesso di un marito ai documenti della moglie da cui si stava separando.
Non avendo ottenuto riscontro, il ricorrente ha intrapreso l'azione innanzi al TAR volta all'annullamento del diniego maturato per silentium, con conseguente condanna dell'amministrazione intimata agli adempimenti consequenziali.
Parte ricorrente ha, infatti, chiarito di avere in corso un giudizio di separazione e di avere interesse a conoscere tali dati (interesse in parte riconosciuto dallo stesso giudice della separazione che ha chiesto alle parti di esibire le loro ultime dichiarazioni dei redditi).
Al riguardo, non può porsi in dubbio la sussistenza di un "interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato chiesto l'accesso", che l'art. 22 l n. 241/90 prevede quale presupposto per la legittimazione all'azione e l'accoglimento della relativa domanda.
Ciò vale, secondo il TAR, anche con riferimento alle richieste "comunicazioni inviate da tutti gli operatori finanziari all'Anagrafe Tributaria - sezione archivio dei rapporti finanziari - relative ai rapporti continuativi, alle operazioni di natura finanziaria ed ai rapporti di qualsiasi genere, riconducibili alla" moglie "anche in qualità di delegante o delegato"
In particolare, si rammenta che al giudice che tratta la vicenda matrimoniale è concesso utilizzare i poteri di accesso ai dati della P.A. genericamente previsti dall'art. 210 c.p.c. come ampliati dalle nuove norme inserite nel 2014, seppur questa rimanga una facoltàe non un obbligo del giudice.
Nella fattispecie, non vi è dubbio che si tratti di dati personali di un terzo (il coniuge), ciò nondimeno l'accesso si giustifica, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990 (disposizione che, peraltro, non confina l'accesso alla sola visione degli atti), dalla necessità di "curare e difendere i propri interessi giuridici".
In conclusione, deve essere affermato il diritto del ricorrente ad ottenere l'accesso ai documenti in questione relativi al coniuge detenuti dall'Agenzia delle entrate e ricavabili dall'Archivio dei rapporti finanziari.
Il ricorrente ha, infatti, perimetrato il proprio interesse in relazione all'esigenza di conoscere la situazione reddituale e patrimoniale della moglie e non di avere informazioni di altro genere.
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